Il Piano Paesaggistico a Zimmardo Bellamagna
Come si può facilmente visionare collegandosi al portale della Regione Siciliana in riferimento alle carte tematiche del Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa introdotto nel 2010 ed approvato definitivamente il 5 aprile 2016, l’area comprendente cava Zimmardo-Bellamagna, cava Gisana, cava Mele e serra Amenta, risulta accorpata all’interno dello stesso ambito di tutela e normata dal Piano Paesistico.
Nello specifico, l’ambito di tutela 10, riferendosi al “paesaggio locale” inserisce fra gli obiettivi di tutela del piano:
– Conservazione e recupero dei valori paesistici, ambientali, morfologici e percettivi del paesaggio agrario, urbano e costiero;
– conservazione del patrimonio storico-culturale (architetture, percorsi storici e aree archeologiche) e valorizzazione delle risorse paesaggistiche nell’ottica di un potenziamento del turismo culturale sostenibile;
10c. Aree di interesse archeologico Convento della Madonna delle Milizie, Arizzi, Trippatore, Grimaldi, Fondo Longo, Bosco Pisana, Roccasalvo. Valentino, C.da San Biagio
Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso
misure orientate a:
– miglioramento della fruizione pubblica delle aree archeologiche;
– tutela secondo quanto previsto dalla normativa specificata dalle Norme per la componente “Archeologia”.
10d. Paesaggio del Torrente Corvo
Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:
– recupero paesaggistico-ambientale ed eliminazione dei detrattori e tutela delle formazioni ripariali;
– garantire che gli impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili conseguiano un miglioramento della qualità paesaggistico-ambientale tramite la realizzazione di aree boscate, fasce tampone e potenziamento rete ecologica;
– favorire la realizzazione di una fascia di verde, anche con specie arboree, con la finalità di mitigazione e schermatura paesaggistica;
– garantire che le serre si distanzino adeguatamente dalle sponde del fiume in modo che l’osservatore percepisca l’elemento paesaggistico in una dimensione otticospaziale che ne restituisca quanto più possibile la completezza e i rapporti tra i vari elementi costituenti.
10e. Paesaggio dei territori coperti da vegetazione di interesse forestale
(vegetazione forestale in evoluzione di cui al D.Lvo 227/01)
Livello di Tutela 1
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:
– mantenimento dell’attività e dei caratteri naturali del paesaggio;
– conservazione dei valori paesaggistici, contenimento dell’uso del suolo,
salvaguardia degli elementi caratterizzanti il territorio;
– recupero paesaggistico con particolare attenzione alla qualità architettonica del
costruito in funzione della mitigazione dell’impatto sul paesaggio;
– contenimento delle eventuali nuove costruzioni, che dovranno essere a bassa
densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del
paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri
dell’insediamento sparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale;
– tutela dei valori percettivi del paesaggio e delle emergenze geomorfologiche.
In queste aree non è consentito:
– attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle acque,
fatte salve le esigenze di attività agricole esistenti;
– realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiali di qualsiasi genere;
– realizzare cave;
– realizzare impianti eolici.
10o. Paesaggio delle aree boscate e vegetazione assimilata
Livello di Tutela 3
Obiettivi specifici. Tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate a:
– mantenimento nelle migliori condizioni dei complessi boscati;
– potenziamento delle aree boscate, progressivo latifogliamento con specie autoctone;
– conservazione del patrimonio naturale attraverso interventi di manutenzione e
rinaturalizzazione delle formazioni vegetali, al fine del potenziamento della
biodiversità;
– tutela degli elementi geomorfologici;
– valorizzazione delle aree boscate anche in funzione ricreativa;
– mantenimento dei livelli di naturalità e miglioramento della funzionalità di
connessione con le aree boscate;
– miglioramento della fruizione pubblica, recupero e valorizzazione dei percorsi
panoramici, con individuazione di itinerari finalizzati alla fruizione dei beni naturali e
culturali.
In queste aree non è consentito:
– attuare le disposizioni di cui all’art. 22 L.R. 71/78 e le varianti agli strumenti
urbanistici comunali ivi compresa la realizzazione di insediamenti produttivi previste
dagli artt.35 l.r. 30/97, 89 l.r. 06/01 e s.m.i. e 25 l.r. 22/96 e s.m.i.;
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– realizzare nuove costruzioni e aprire nuove strade e piste, ad eccezione di quelle
necessarie all’organo istituzionale competente per la migliore gestione dei complessi
boscati e per le proprie attività istituzionali;
– realizzare infrastrutture e reti;
– realizzare tralicci, antenne per telecomunicazioni ad esclusione di quelle a servizio
delle aziende, impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili
escluso quelli destinati all’autoconsumo e/o allo scambio sul posto
architettonicamente integrati negli edifici esistenti;
– realizzare discariche di rifiuti solidi urbani, di inerti e di materiale di qualsiasi genere;
– realizzare serre;
– effettuare movimenti di terra che trasformino i caratteri morfologici e paesistici;
– realizzare cave;
– effettuare trivellazioni e asportare rocce, minerali, fossili e reperti di qualsiasi natura,
salvo per motivi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati.