Osservazioni sull’impianto di biometano a Zimmardo Bellamagna

1 – L’intervento proposto prevede la costruzione di un impianto per la produzione, compressione e distribuzione di biometano. L’impianto è localizzato in territorio di Modica, in contrada Zimmardo-Bellamagna occupando, in tutto o in parte, le particelle catastali XXX del foglio XXX, in zona classificata dal Piano Regolatore Generale Comunale come agricola (classe E1 – art.º 52 e 53 delle Norme di Attuazione del PRG) il cui uso attuale, d’accordo con la cartografia dello stato di fatto dello stesso
strumento, è a carrubeto.
2 – D’accordo con la carta della suscettivitá del PRG di Modica, l’area dell’impianto si localizza al limite di una linea di faglia, (cui termini edificatori sono regolati dall’art.º 70 delle Norme di Attuazione del PRG), ed inquadrata come parte di “zone tettonizzate da sottoporre a dettagliate indagini in scala di progetto”.
Questo vincolo non é riportato nel certificato urbanistico che istruisce il processo.
É inoltre da notare che, d’accordo con le tavole riferite alle componenti del paesaggio del Piano Paesaggistico, la linea di faglia non passa al limite delle particelle in questione ma le attraversa in corrispondenza della localizzazione dell’impianto di produzione del biometano.
In termini di sicurezza, oltre all’intrinseco scostamento insito nel metodo di
rappresentazione cartografica, bisogna poi notare che una faglia tettonica non corrisponde nella realtà ad una linea ma ad un’area, il piano di faglia, di larghezza variabile legata all’inclinazione degli strati che la compongono.
Il proponente ha allegato alla richiesta di autorizzazione una relazione geologica sviluppata da un proprio tecnico di fiducia che, pur confermando la presenza della faglia, conclude per la fattibilità geologica delle opere previste senza tuttavia esplicitare il valore della pericolosità sismica del sito e dei parametri di progetto.
La cautela derivante da un tale inquadramento risulta rafforzata trovandoci in presenza di un impianto già definito nell’atto di autorizzazione come insalubre e per cui sarebbe stato auspicabile, prima di una decisione, un approfondimento di questo importante aspetto, possibilmente da parte una entità terza, che permetta chiarire il livello di
pericolosità in relazione al tipo di impianto.
3 – Analogamente, lo studio del traffico indotto prodotto dal richiedente ha evidenziato un notevole aumento del traffico pesante su di una rete stradale consortile che per tratti ineludibili è assolutamente impreparata e/o insufficiente sia per la tipologia di veicoli attesi che per quantità, trattandosi di viabilità consortile con larghezza di fascia minima.
Tale studio è stato assunto acriticamente dall’amministrazione senza che siano state formulate valutazioni in relazione alla tipologia di rete stradale coinvolta e alle eventuali contromisure da prendere per ridurre la pericolosità e i disagi attesi dalla popolazione, od anche di carattere ambientale, sulle emissioni attese prodotte da tale transito e pertanto per una valutazione complessiva in relazione ai costi/benefici ambientali attesi dalla realizzazione dell’impianto.
4 – Mentre é chiara la localizzazione dell’impianto, dagli elaborati di progetto presentati non si é in grado di capire se l’impianto ha ricevuto la necessaria autorizzazione e i permessi necessari per l’allaccio (e la modalità di realizzazione dello stesso) alla rete di distribuzione del gas naturale localizzata al di fuori dell’area dell’impianto, in zona soggetta a vincolo paesaggistico. Che la questione dell’allaccio dell’impianto alla rete esistente, fondamentale per giustificare l’esistenza stessa dell’impianto, non sia chiara
nel progetto presentato risulta evidente anche dal quesito presentato in merito da parte del Dott. XXX (Settore Pianificazione Territoriale – Ufficio Energia del Libero Consorzio di Ragusa) riportato nel verbale della Conferenza dei Servizi del 04/03/2019.
5 – Il provvedimento di autorizzazione emesso dal SUAP di Modica ha chiaramente incluso l’industria in oggetto fra quelle insalubri obbligando il richiedente alla sua classificazione prima della attivazione degli impianti.
In accordo con il Decreto Ministeriale del 05/09/1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all’art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie) l’industria in esame va chiaramente classificata come di 1ª classe.
Il Testo Unico delle leggi sanitarie (Regio Decreto 27/7/34, n. 1265), all’art. 216 dispone: “Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono in un elenco diviso in due classi:
- La prima classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni;
- La seconda quelle che esigono speciali cautele per l’incolumità del vicinato”. Considerando l’esistenza di varie abitazioni nelle immediate vicinanze dell’impianto, le norme di cui sopra appaiono disattese nel processo di valutazione che ha portato all’emissione dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione del comune di Modica.
PIANO PAESAGGISTICO
1 – Il progetto non é stato sottoposto al vaglio della Soprintendenza dei Beni Culturali per la verifica del regime vincolistico a cui é sottoposto.
L’intervento proposto prevede la costruzione di un impianto per la produzione, compressione e distribuzione di biometano esteso su di un’area di circa 80.000 m2. Per realizzare tale scopo è prevista la totale estirpazione della coltura attuale e dei manufatti esistenti, la profonda alterazione del profilo naturale dei terreni e la loro pressoché completa impermeabilizzazione.
Il progetto in questione è pertanto da annoverare fra gli “Interventi di Notevole Trasformazione del Paesaggio” così come definiti dall’art. 40 del Piano Paesaggistico per i quali “ laddove non specificatamente inibiti dalle prescrizioni di cui ai Paesaggi Locali del Titolo III delle presenti norme, sono accompagnati, in luogo dello studio di compatibilità paesaggistico-ambientale di cui sopra, dalla relazione paesaggistica prevista dal decreto Assessore ai Beni Culturali n.9280 del 28.07.2006 e dalla relativa
circolare n.12 del 20.04.2007”. Relazione che non é stato possibile individuare fra i documenti che istruiscono il processo.
2 – Inoltre pur non essendo direttamente sottoposto a regime di tutela, in conformità col punto 14.9 lettera c) delle Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili approvate con DM del 10/9/2010, l’area contermine da valutare è pari ad un raggio di 14 m x 50 = 700 m, dove 14 m è l’altezza dell’elemento più alto dell’impianto, cioè la torre di desolforazione.
Nel raggio di 700 m attorno all’area di progetto ricadono i suddetti beni vincolati:
- Beni Isolati (Zimmardo Inferiore);
- Aree Boscate;
- Biotopo dell’alveo del torrente di Zimmardo;
- Aree di interesse archeologico;
- Vincolo 150 m ex Galasso
I beni isolati sono trattati dall artº. 17 del Piano Paesaggistico che prevede “I beni isolati, rappresentati nella relativa cartografia del Piano e riportati nelle schede descrittive, costituiscono testimonianza irrinunciabile delle vicende storiche del territorio; quando in rapporto funzionale e visuale con il sito e il territorio circostante, si configurano inoltre quali elementi primari nella percezione del paesaggio.”
3 – L’area su cui insite il progetto é classificata come paesaggio agrario dei seminativi arborati ricadente all’interno del paesaggio locale 10 del Piano Paesaggistico degli Iblei (ambiti 15, 16 e 17) così come individuato negli elaborati grafici e descritto nelle norme di attuazione dello stesso.
L’art. 14º delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico con riferimento al paesaggio del carrubo e dei muretti a secco prevede che : “in considerazione del loro ruolo caratterizzante l’unicità del paesaggio storico-agricolo e culturale ibleo, testimonianza della trama storica dell’enfiteusi, l’indirizzo è quello del mantenimento compatibile con criteri generali di salvaguardia paesaggistica e ambientale” e “In assenza di specifici programmi d’intervento, nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica
per effetto dell’art. 134 del Codice sono vietate la demolizione dei muretti a secco e l’estirpazione dei carrubi esclusi quelli di nuovo impianto (da 0 a 5 anni)”.
4 – Per la corretta interpretazione delle norme é peraltro necessario tener presente che esse non costituiscono una semplice sommatoria di articoli e precetti normativi ma esprimono una visione d’insieme basata su di un congiunto di valori che si intendono salvaguardare per cui “le componenti dei sistemi e dei sottosistemi del paesaggio rivelano la loro interdipendenza e la loro natura sistemica, secondo schemi e criteri soggetti alle diverse interpretazioni, relazioni, valori, persistenze culturali, riconoscibilità e identità del territorio. Il paesaggio locale rappresenta inoltre il più
diretto recapito visivo, fisico, ambientale e culturale delle azioni e dei processi, delle loro pressioni e dei loro effetti, sui beni culturali e ambientali. (art.º20)“
In questo senso anche se il progetto non violasse nessun articolo specifico, “riuscendo a passare tra le gocce di pioggia” sfruttando lacune o sviste dell’articolato normativo (come è possibile che la particella 333 sia esente dal vincolo archeologico che coinvolge le particelle omogenee e immediatamente limitrofe ?) non si può non tener conto che esso si trova in aperto contrasto con tutti gli obiettivi di qualità paesaggistica stabiliti dal PP per il paesaggio locale 10 ed enumerati all’art.º 30 delle norme di attuazione dello stesso (1).
1 Vedi anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 166 del 11 giugno 2014, con la quale i giudici hanno ribadito che alla previsione contenuta nell’art. 12, comma 3, D.L.vo n. 387/2003 (“Gli impianti di produzione di energia elettrica [alimentati da fonti rinnovabili programmabili o non programmabili] … possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell’ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale …”).
Infine tutta questa vicenda ha messo in luce alcuni aspetti che, per il bene comune, penso sia necessario chiarire e/o risolvere quanto prima:
1) Il Comune di Modica non si é ancora dotato di strumenti di pianificazione previsti per legge come il piano di zonizzazione acustica del territorio comunale;
2) Il PRG non contempla due parametri urbanistici della massima importanza come la superficie permeabile e l’indice di permeabilità. Questi parametri di importanza forse minore in un contesto urbanizzato assumono fondamentale importanza nel governo delle trasformazioni del territorio in ambito rurale. Basti pensare che l’impermeabilizzazione è il parametro fondamentale che l’ARPA rileva annualmente per determinare il consumo (o la sua reposizione) di suolo naturale.
3) Il comune non possiede alcun regolamento specifico (o articolo del PRG) per la gestione delle industrie insalubri sul suo territorio. A partire dalla regolamentazione della loro localizzazione che tenga conto, per esempio, della distanza dalle abitazioni o da altre attività preesistenti e considerate come incompatibili (come abitazione, industria hoteleira o agriturismo) sino al piano di emergenza da attivare in caso di incidenti.