IMPIANTO DI BIOGAS IN C/DA ZIMMARDO-BELLAMAGNA: LA SOVRAINTENDENZA DICE STOP
Riscontrando la richiesta di riconoscimento come sito di interesse pubblico della località, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa ha inviato una nota dettagliata all’Assessore ed al Dirigente Generale ai BB.CC. e I.S. della Regione Siciliana, ai Sindaci dei Comuni di Pozzallo e Modica, al CSPA Pozzallo e alla società Biometano Ibleo, con la quale fa il punto della situazione.
Nella missiva si afferma che “Il territorio di riferimento non è inserito nelle aree perimetrate, con diversi livelli di tutela, del Piano paesaggistico della Provincia di Ragusa, ma il mancato inserimento non significa però che la Soprintendenza non può espletare l’azione di tutela, perché la stessa può essere effettuata anche in aree non soggette a vincoli”.
Entrando nel merito della questione, nella nota si sottolinea come “l’articolo 25 comma 1 del Decreto Legislativo 50/2016 (Codice dei Contratti), esteso a qualsiasi opera pubblica o di interesse pubblico dal D.Lgs 383/2013 e dalla Circolare MIBAC del 20.01.2006, prevede che le stazioni appaltanti trasmettono al Soprintendente, prima dell’approvazione, copia del progetto di fattibilità ivi comprese le indagini geologiche e archeologiche preliminari”.
Si precisa, inoltre, che “esiste già un Decreto del Dirigente Generale che vincola direttamente l’area di interesse archeologico di Contrada Bellamagna- Zimmardo, mentre nella restante parte sono già in atto accertamenti finalizzati ad una più puntuale perimetrazione del vincolo di che trattasi”.
In conclusione, la risposta della Soprintendenza di Ragusa precisa che “nessun progetto è stato sinora sottoposto alla valutazione di questa Soprintendenza anche se le opere per la realizzazione di impianti di biometano rientrano a pieno titolo tra le opere di pubblica utilità, per le quali è prescritta la verifica archeologica preventiva.
Non essendo pervenuto alcun progetto, qualsiasi autorizzazione già eventualmente rilasciata, in assenza della verifica archeologica preventiva prescritta dalla legge, è da considerarsi inefficace”.