Piani di gestione SIC, ZPS, ZSC
Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”.
Si informa nella G.U. n. 258 del 6.11.2007 è stato pubblicato il decreto 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare che ha l’obiettivo di definire le misure minime di conservazione per i siti delle zone speciali di conservazione ZSC e zone di protezione speciale ZPS, individuate dalle direttive Habitat e Uccelli e relative alla cosiddetta “Rete Natura 2000”.
Tale decreto,attua l’art 1, comma 1226 della legge 296/06 , che aveva l’obiettivo di prevenire ulteriori procedure di infrazione sull’argomento. (Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare).
L’importanza del provvedimento e le conseguenti preoccupazioni del settore agricolo sono legate al fatto che oltre 5.000.000 di ettari sono definiti come Sic (Siti di importanza comunitaria), Zsc (zone speciali di conservazione) e Zps ( Zone di protezione speciale). Secondo le prime valutazioni dell’Inea e del Mipaaf, all’interno del territorio tutelato dal decreto (oltre 2.700 siti), sono ubicate circa 217.000 aziende agroforestali.
Dal punto di vista giuridico occorre ricordare che la realizzazione della Rete Natura 2000 ha come fondamento normativo:
· la Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli Habitat, nonché della flora e fauna selvatica;
· la direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, conosciuta come direttiva Uccelli.
Le direttive sono state recepite dal D.P.R. 357/97 e dal successivo D.P.R. 120/2003 ed hanno come scopo la salvaguardia della biodiversità e della fauna in pericolo.
L’individuazione delle aree è stata effettuata dal Ministero dell’Ambiente, con il supporto tecnico dell’Enea, nel corso degli anni in modo autonomo, senza alcuna concertazione e coinvolgimento degli agricoltori.
Al momento l’unica cartografia disponibile delle aere delimitate, è presente nel sito del Ministero dell’Ambiente. In relazione al fatto che tale cartografia ha per lo più un valore conoscitivo, si ritiene indispensabile che gli uffici tecnici delle Unioni intervengano sui competenti assessorati per individuare puntualmente sul territorio i siti di Natura 2000 al fine di informare gli agricoltori, in modo da poter procedere correttamente all’espletamento degli obblighi conseguenti (compilazione delle domande Pac, rispetto dei requisiti di condizionalità , eventuale partecipazione ai PSR, predisposizione di progetti ambientali, eventuale valutazione di incidenza, ecc.).
Contenuti del decreto ministeriale
I criteri da osservare nelle ZPS in particolare riguardano, ambienti aperti alpini, forestali alpini, aperti delle montagne mediterranee, forestali delle montagne mediterranee, misti mediterranei, ambienti steppici, colonie di uccelli marini, zone umide, ambienti fluviali, ambienti agricoli, risaie, corridoi di migrazione, valichi montani.
Per ogni ambiente è prevista una scheda con obblighi e divieti, regolamentazione e attività da favorire.
Oltre alle indicazioni di carattere tecnico, il decreto prevede l’attuazione di alcune procedure per la gestione dei siti, come i Piani di Gestione. Su questo aspetto, sarà necessario a livello locale prendere contatti con gli Assessorati provinciali e regionali dell’ambiente per ottenere la massima concertazione possibile nella elaborazione dei Piani di Gestione, visto che sono il principale strumento tecnico, amministrativo, e gestionale del sito.
Piani di gestione
I Piani di gestione, oltre a riguardare le norme di tutela, di conservazione, l’individuazione dell’Ente gestore, indicheranno i criteri che dovranno essere seguiti ed adottati per le valutazioni di incidenza, ovvero la documentazione e gli studi necessari ad accompagnare piani e programmi agricoli o interventi che “incidono” sulla conservazione del sito e che devono essere autorizzati.
Valutazione di incidenza
La valutazione di incidenza, secondo quanto stabilito dall’art 5 del D.P.R. 357/97, è una procedura finalizzata alla verifica e valutazione degli effetti delle attività ed interventi sui siti facenti parte della Rete Natura 2000 e sull’individuazione delle più idonee misure di mitigazione per prevenire il deterioramento dei siti stessi. La valutazione di incidenza deve essere predisposta dalle aziende agricole, forestali, zootecniche, a loro spese, e presentata ai competenti uffici dell’ente gestore del Sito, ogni qualvolta si elabori un piano o programma e/o le opere aziendali vadano ad incidere sul sito. Come si vede la definizione giuridica di valutazione di incidenza non è chiara, per cui a livello territoriale occorrerà richiedere indicazioni operative.
Soggetto affidatario
La gestione del sito viene attribuita dal decreto ad un soggetto affidatario, designato dall’Assessorato competente. Visto che il decreto non delinea i poteri e le caratteristiche della figura prevista, è indispensabile chiarire tali aspetti a livello territoriale, nonché è opportuno concordare la partecipazione delle categorie agricole nell’ambito del soggetto affidatario.
Conclusioni
In relazione a quanto specificato, è indispensabile, in fase di attuazione del decreto, intervenire sulle Regioni e Province al fine di partecipare alla elaborazione dei piani di gestione dei ZPS e SIC, all’individuazione degli Enti gestori e dei soggetti affidatari.