TAR SICILIA, Palermo, Sez. I, 4 febbraio 2009, n. 302
AREE PROTETTE – ZPS e ZSC – Regione Siciliana – Decreto Ass. territorio e Ambiente del 22 ottobre 2007 – Dichiarazione di non operatività , nella regione siciliana, della deliberazione del comitato per le aree protette 02/12/2006 e ss.mm. – Illegittimità – Sottrazione al sistema sanzionatorio penale di condotte configuranti reato nel resto del territorio italiano – Competenza statale in materia penale. Nel prevedere (decreto dell’Assessore Territorio e Ambiente 22 ottobre 2007, come modificato dal decreto 28 ottobre 2007) la non operatività nell’ambito della Regione Siciliana della Deliberazione 02/12/1996 e ss. mm e ii. del Comitato per le aree protette, con la quale è stata introdotta una nuova classificazione delle ZPS e ZSC, l’Amministrazione Regionale di fatto sottrae al sistema sanzionatorio – anche penale (cfr. art.30 lett.D L.157/92 e 30 L.394/91) – condotte che, se commesse fuori dal territorio siciliano, rientrerebbero a pieno titolo nelle fattispecie di reato e/o di illecito civile ed amministrativo ivi previste. Con ciò violando le previsioni costituzionali, ed anche statutarie, sulla competenza statale in materia penale. Ed invero, anche all’interno della potestà legislativa esclusiva esercitabile dalla Regione nelle materie di cui all’art.14 dello Statuto, non è consentito limitare l’ambito della tutela penale prevista dalla normativa nazionale (cfr. da ultimo Cassazione Penale, Sez. III, 24/04/2008 n.22252 proprio in riferimento alla tutela penale in ambito ambientale). Ove si aderisse alla tesi di non ritenere operante sul territorio regionale della classificazione delle aree protette, di cui alla deliberazione cit., si impedirebbe altresì di estendere a tali aree la tutela vincolistica di cui al D.Lgs.42/04 con la connessa tutela penale di cui all’art.181 D.lgs42/04 e 734 c.p.. Pres. Giallombardo, Est. Valenti – Legambiente – Comitato Regionale Siciliano e altri (avv. Giudice) c. Assessorato Reg.Le del Territorio e dell’Ambiente (Avv. Stato) – T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I – 4 febbraio 2009, n.302
AREE PROTETTE – Ambiente – Regione Siciliana – Competenza esclusiva nella materia ambiente – Esclusione – Materia rimessa in via esclusiva allo Stato – ZPS eZSC – D.M. 17/10/2007 – Previsioni minime di tutela – Deroghe in peius – Inammissibilità . Non può sostenersi che la Regione Siciliana, ai sensi delle specifiche previsioni statutarie, sia depositaria di una competenza esclusiva in materia di ambiente. La disciplina unitaria di tutela del bene complessivo ambiente, come ha osservato la Corte Costituzionale, è invece rimessa in via esclusiva allo Stato e viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell’esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell’ambiente. In mancanza di una idonea previsione statutaria in materia di ambiente, quindi, la Regione Siciliana non può apportare deroghe in peius alle previsioni minime di tutela e garanzia predisposte, a livello nazionale, dal D.M. 17/10/2007 per le ZPS e ZSC. Pres. Giallombardo, Est. Valenti – Legambiente – Comitato Regionale Siciliano e altri (avv. Giudice) c. Assessorato Reg.Le del Territorio e dell’Ambiente (Avv. Stato) – T.A.R. SICILIA, Palermo, Sez. I – 4 febbraio 2009, n.302
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Inoltre, ed in disparte le considerazioni sopra esposte, non può sostenersi che la Regione Siciliana, ai sensi delle specifiche previsioni statutarie, sia depositaria di una competenza esclusiva in materia di ambiente. Materia che invece la Corte Costituzionale ha in realtà riconosciuto appartenere alla competenza dello Stato (da ultimo anche con la sentenza n.104/08 evocata con differenti intenti dall’Avvocatura erariale): << La competenza a tutelare l'ambiente e l'ecosistema nella sua interezza è stata affidata in via esclusiva allo Stato dall'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, e per «ambiente ed ecosistema», come affermato dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972, deve intendersi quella parte di "biosfera" che riguarda l'intero territorio nazionale (sentenza n. 378 del 2007). In base alla Costituzione, «spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come un'entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parte del tutto. Ed è da notare, a questo proposito, che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale "primario" (sentenza n. 151 del 1986) ed "assoluto" (sentenza n. 641 del 1987), e deve garantire (come prescrive il diritto comunitario) un elevato livello di tutela, come tale inderogabile dalle altre discipline di settore. Si deve sottolineare, tuttavia, che, accanto al bene giuridico ambiente in senso unitario, possono coesistere altri beni giuridici aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti interessi diversi, giuridicamente tutelati. Si parla, in proposito, dell'ambiente come "materia trasversale", nel senso che sullo stesso oggetto insistono interessi diversi: quello alla conservazione dell'ambiente e quelli inerenti alle sue utilizzazioni» (vedi, ancora, la sentenza n. 378 del 2007). In questi casi, la disciplina unitaria di tutela del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materia di competenza propria, che riguardano l'utilizzazione dell'ambiente, e , quindi, altri interessi. Ciò comporta che la disciplina statale relativa alla tutela dell'ambiente «viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza», salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata nell'esercizio di competenze, previste dalla Costituzione, che vengano a contatto con quella dell'ambiente. E' dunque in questo senso che può intendersi l'ambiente come una «materia trasversale» (come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte; si veda, per tutte, la sentenza n. 246 del 2006) >>.
Fonte: Ambientediritto